MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone”
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Distretto XVI – Ambito 4
Circ. n.627: - Del: 17 Maggio 2020
Al personale Docente della scuola primaria e sec. di I grado
Alle famiglie degli alunni
p.c. Al DSGA
Al sito web della scuola
Oggetto: Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 11/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.
Si comunica che la Ministra dell’Istruzione, On. Lucia Azzolina, ha firmato l’Ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti. Nell’invitare tutti ad un’attenta lettura del provvedimento che si trasmette in allegato alla presente, se ne forniscono di seguito i principali contenuti insieme a delle prime disposizioni organizzative:
- L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi dell’Ordinanza Min. nr. 11/2020, trova il suo fondamento nei princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dall’Ordinanza in oggetto si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma Meet/GSuite.
- I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti, che verrà meglio descritto in seguito.
- Il collegio dei docenti, che ha già aggiornato nella riunione del 07/05/2020 i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, e ne ha fornito comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale, unitamente alla griglia di valutazione dell’elaborato finale e a quant’altro previsto dalla O.M. 9/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (N.B. per la griglia di valutazione dell’elaborato orale si procederà successivamente ad approvazione collegiale e alla tempestiva comunicazione alle famiglie sul sito web dell'Istituzione scolastica).
- Per l’a.s. 2019/2020, gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui D.Lgs. 62/2017.
- I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.
- Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche alla presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che sono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva alla presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato, in seguito specificato in modo più dettagliato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
- Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del D.M. 742/2017, concernenti la certificazione delle competenze, esclusa la compilazione delle sezioni predisposte dall’INVALSI.
- Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche, ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
- Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, di cui in seguito, integra, ove necessario, il predetto piano educativo individualizzato.
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010 la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato, così come per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, destinatari di specifico piano didattico personalizzato. Il piano di apprendimento individualizzato integra, ove necessario, il piano didattico personalizzato per entrambe le categorie di alunni.
- Per gli alunni ammessi alla classe intermedia successiva, alla presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
- I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
- Le attività concernenti il piano d’integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e avranno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività in parola integreranno, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguiranno, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. Le suddette attività didattiche saranno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche degli allievi, il piano d’integrazione degli apprendimenti sarà trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione.
- Agli alunni per i quali le famiglie, a qualsiasi titolo, abbiano formalmente comunicato all’istituzione scolastica di iscrizione il ritiro dalle lezioni entro il 15 marzo 2020, non è consentito il reintegro in classe per l’anno scolastico 2019/2020. Gli esami d’idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, ivi compresi gli esami di cui agli articoli 10 e 23 del Decreto legislativo, sono svolti, in presenza entro il 1° settembre 2020.
Ulteriori successive comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.icviaposeidone.edu.it , che si invita a consultare regolarmente. Per dubbi e richieste di chiarimenti, sarà sempre possibile fare riferimento ai coordinatori di classe presso i loro recapiti mail.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Laudando
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D. Lgs. n. 39/1993)